Statuto

Art. 1. E liberamente costituita tra coloro che gratuitamente e volontariamente mettono a disposizione le proprie capacità fisiche, intellettuali e culturali, l’associazione denominata ‘100% Naples Projects & Crowdfunding’, con sede in Napoli, Riviera di Chiaia 263. 

L’acronimo ETS ovvero la denominazione ente del Terzo settore dovrà essere adoperata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico una volta effettuata la iscrizione dell’ente nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Prima di tale momento, non avendo l’ente ancora assunto la qualifica di ente del Terzo settore ai fini della applicazione del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, tale denominazione non potrà in alcun modo essere adoperata.

Art. 2. L’assemblea ordinaria può deliberare la istituzione di una o più sedi secondarie. La istituzione di sedi secondarie dovrà essere comunicata dal rappresentante legale al Registro unico nazionale del Terzo settore una volta istituito, ai sensi dall’art. 48 prime comma del codice del Terzo settore.

Art. 3. La durata dell’associazione è illimitata: la stessa potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4. L’associazione è regolata dal presente Statuto e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale; Le predette finalità verranno perseguite mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.

Le predette attività di interesse generale devono essere svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio e, in particolare, delle seguenti disposizioni;

E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopraindicate, anche se le stesse fossero secondarie o strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopraindicate.

Art. 5. L’associazione e apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa non persegue alcuno scopo di lucro.

Art, 6. Il patrimonio dell’associazione, oltre che dalle quote versate dagli associati è costituito:

  1. a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
  2. b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  3. c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

L’associazione porrà in essere raccolte fondi e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare le proprie attività di interesse generale, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di nature non corrispettiva.

Art. 7. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di eventuali ricavi, vendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria al fine dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopraindicate.

E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili;

  1. a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni;
  2. b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, (eventualmente salvo comprovate esigenze attinenti alia necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale espletate, in quanto rientranti in quelle di cui all’art. 5 comma 1 lett. b) g) o h)).
  3. c) L’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale.
  4. d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, agli associati, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’associazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto della attività di interesse generale perseguita dalla associazione come sopra specificata.
  5. e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso di riferimento, ovvero superiori all’eventuale limite diverso stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Art. 8. Potranno essere soci della presente associazione, le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dal consiglio di amministrazione e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota associativa, non inferiore ad euro 1000,00 (euro mille/00) e che potrà essere annualmente modificata dal Consiglio.

La ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

Gli amministratori devono motivare la eventuale motivazione di rigetto della domanda entro 60 giorni e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta  giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla istanza si pronunci l’assemblea che delibera sulle domande non accolte in occasione della loro successiva comunicazione.

Art. 9. La qualifica di associato dà diritto:

a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;

ad esprimere il diritto di voto decorsi tre mesi dall’iscrizione nel libro dei soci.

I soci sono tenuti a versare il contributo in un’unica soluzione.

Art. 10. Gli associati cessano di far parte dell’associazione nei seguenti casi:

— recesso dell’associato comunicato per iscritto al presidente del consiglio di amministrazione;

— esclusione dell’associato, la quale potrà essere deliberata nel caso in cui l’associato arrechi danni gravi all’associazione;

— morte dell’associato;

— scioglimento dell’associazione.

Art. 11. Gli organi sociali sono:

– L’assemblea dei soci.

-Il consiglio di  Amministrazione

-il Tesoriere

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Art. 12. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio. Tutte le assemblee sono convocate dal presidente del consiglio di amministrazione o in mancanza da un terzo degli associati aventi diritto di voto con quindici giorni di anticipo mediante invito contenente l’ordine del giorno, con avviso di ricevimento, e sono validamente costituite in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aventi diritto, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.

II voto è palese, con esclusione delle cariche sociali, che sono elette a scrutinio segreto.

L’assemblea, con la maggioranza dei due terzi degli associati presenti, può deliberare diversamente.

In tutti i casi non espressamente previsti dal presente Statuto, le assemblee deliberano a maggioranza dei presenti.

Art. 13. Gli amministratori dell’associazione sono in numero di due e compongono il consiglio di amministrazione; essi sono nominati dall’assemblea, ad eccezione dei primi amministratori, che sono stati nominati con l’atto costitutivo.

 

Art. 14. L’associazione terrà:

Il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui verranno trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’organo di amministrazione;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, tenuto a cura del consiglio stesso.

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità _______________

Art. 15. L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre  di ogni anno.

L’assemblea approva ogni anno il bilancio il quale potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, fino a quando i ricavi dell’associazione, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate siano inferiori ad euro duecentoventimila/00.

Art. 16. Lo scioglimento dell’associazione è deliberata dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti degli associati esprimenti solo voto personate, con esclusione delle deleghe.

In caso di estinzione o scioglimento dell’ente sarà nominato un liquidatore, scelto tra gli associati. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’ufficio del Registro unico del Terzo settore, se operativo, al seguente ente del Terzo settore avente analoghe finalità ________________

Art. 17. Al fine di potere ottenere la qualifica di ente del Terzo settore, gli amministratori, non appena istituito e divenuto operativo il registro unico nazionale del Terzo settore, provvederanno a richiedere la iscrizione dell’ente presso tale registro.

Art. 18. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile e, dal momento della iscrizione della associazione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, alle norme del codice del Terzo settore.